Diritto D’autore

Normativa del “diritto d’ autore” sui siti web:

Secondo la Costituzione Italiana, qualsiasi opera nata dalla creatività di un individuo o di una collettività e diffusa tramite qualsiasi mezzo di comunicazione è automaticamente protetta da diritti d’ autore. Nel momento in cui l’ autore la crea ne detiene automaticamente i diritti.
E’ un principio espresso dalla Legge 633 del 22 aprile 1941 (e successive modifiche):
“Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’ architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.
Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399″.

La legge si esprime chiaramente su chi detiene i diritti di un’ opera:

6. Il titolo originario dell’acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell’ opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale.
7. E’ considerato autore dell’opera collettiva chi organizza e dirige la creazione dell’opera stessa. E’ considerato autore delle elaborazioni l’ elaboratore, nei limiti del suo lavoro.
8. E’ reputato autore dell’opera, salvo prova contraria, chi è in essa indicato come tale nelle forme d’ uso, ovvero, è annunciato come tale nella recitazione, esecuzione, rappresentazione o radio-diffusione dell’opera stessa. Valgono come nome lo pseudonimo, il nome d’ arte, la sigla o il segno convenzionale, che siano notoriamente conosciuti come equivalenti al nome vero.
9. Chi abbia rappresentato, eseguito o comunque pubblicato un’ opera anonima, o pseudonima, è ammesso a far valere i diritti dell’ autore, finché non sia rivelato.
Questa disposizione non si applica allorché si tratti degli pseudonimi indicati nel secondo comma dell’ articolo precedente.

Quindi chi ha creato un’ opera ne detiene i diritti.

I punti 8 e 9 addirittura evidenziano che anche in caso di utilizzo di uno pseudonimo o di anonimato,
l’autore è sempre e comunque tutelato dalla legge. Vediamo quali sono esattamente i diritti di cui gode l’autore:
12. L’ autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l’opera. Ha altresì il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l’ opera in ogni forma e modo originale, o derivato, nei limiti fissati da questa legge.
17. 1. Il diritto esclusivo di distribuzione ha per oggetto il diritto di mettere in commercio, di porre in circolazione o comunque a disposizione del pubblico,
con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi titolo, l’ opera o gli esemplari di essa e comprende, altresì, il diritto esclusivo di introdurre,
a fini di distribuzione, nel territorio degli Stati dell’Unione europea le riproduzioni fatte negli Stati extracomunitari.

In Conclusione:

Chi crea un’ opera è l’ unico che può esercitare il diritto di diffonderla, di sfruttarla commercialmente, o di crearne opere derivate (comprese traduzioni), indipendentemente dalla forma di espressione (scrittura, fotografia, pittura, musica) e dai mezzi di diffusione usati. I diritti d’ autore sono disciplinati anche dal Titolo IX del Libro Quinto del Codice Civile.
Quindi, se noi abbiamo creato l’ opera, noi siamo gli unici a detenerne i diritti e a poterla diffondere o modificare.
Questo vale anche per gli articoli pubblicati in un blog, in un social network, o qualsiasi sito su Internet.



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